Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili e mobili 

Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, o ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Tutte le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti sopra richiamati, che siano opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono sottoposte ope legis – in base a quanto previsto dagli articoli 10 comma 1 e 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito ‘Codice dei beni culturali’ – a un regime di tutela provvisorio, fino a quando non sia stata completata la verifica dell’interesse culturale.

Se a conclusione del procedimento di verifica non viene riconosciuto dal competente organo del Ministero l’interesse culturale sulla cosa oggetto di valutazione, questa viene esclusa dal regime di tutela di cui alla Parte II, Titolo Primo del sopra ricordato Codice dei beni culturali; la comunicazione della non sussistenza dell’interesse culturale, comporta la possibilità di alienare liberamente il bene. Nel caso in cui invece venga riconosciuta la persistenza dell’interesse culturale relativa alla cosa in esame, (c.d. verifica con esito positivo), verrà notificata all’ente proprietario la relativa dichiarazione, che sancisce la definitiva assoggettazione del bene a tutte le previsioni di tutela contenute nel Codice dei beni culturali.

Beni Immobili:

La procedura di verifica dell’interesse del patrimonio immobiliare pubblico è disciplinata da Decreti specifici, rispettivamente dal Decreto Ministeriale 25 febbraio 2005, per gli enti pubblici e dal Decreto Ministeriale 25 gennaio 2005, per le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Per i beni ecclesiastici della Chiesa Cattolica, la procedura è disciplinata da un’intesa tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana (accordo siglato l’8 marzo 2005).

La verifica dell’interesse culturale si attua mediante le modalità di seguito riportate:

Gli Enti proprietari dei beni devono definire tramite un protocollo di intesa concordato e sottoscritto con il Segretariato Regionale del ministero della Cultura per il Piemonte, i tempi e i modi per la verifica del proprio patrimonio immobiliare. Successivamente sarà possibile la trasmissione telematica tramite il sistema informativo www.benitutelati.it, seguita obbligatoriamente dall’invio con modalità tracciabile, degli elenchi contenenti le schede descrittive degli immobili di cui l’ente proprietario richiede la verifica. Ciascun bene riportato negli elenchi sarà corredato da una scheda, appositamente predisposte del Ministero della Cultura, che dovrà essere compilata ed inoltrata secondo le modalità web riportate sul sistema informativo sopra richiamato,ove è altresì possibile consultare il manuale utenti.

Manuale utente beni immobili (5.32 MB)

Per gli Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica le richieste di verifica dell’interesse culturale dovranno pervenire al Segretariato regionale per tramite dell’Incaricato Regionale per i beni culturali ecclesiastici, così come stabilito dall’accordo stipulato tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana in data otto marzo 2005. Per maggiori informazioni in merito, si rimanda agli uffici preposti delle singole Diocesi.

Per quanto riguarda la procedura di verifica dell’interesse culturale si forniscono alcune precisazioni:

Fase 1: Accreditamento

L’Ente deve preliminarmente caricare i propri dati sul sistema; al termine di tale caricamento verrà generato un modulo da inviare al Segretariato regionale (mediante raccomandata o PEC (sr-pie@pec.cultura.gov.it), per la sottoscrizione del protocollo di intesa.

Fase 2: Invio schede

2.1 Compilazione

Si sottolinea che le schede relative ai beni immobili saranno esaminate solo se complete dei seguenti elaborati:

I. documentazione fotografica degli esterni e degli interni di ogni fabbricato corredata da una planimetria recante i punti di presa delle fotografie; la presenza di eventuali elementi costruttivi e decorativi significativi sarà parte del repertorio fotografico anzidetto.

II. descrizione morfologica-costruttiva dettagliata del fabbricato;

III. relazione storica dettagliata con riferimenti bibliografici ed archivistici;

IV. visure catastali (catasto terreni e fabbricati) aggiornate alla data dell’invio della scheda;

V. planimetrie catastali dei fabbricati ed estratti di mappa catastale dei terreni aggiornati.

Importante: nel caso di più fabbricati facenti parti di uno stesso complesso immobiliare, dovrà essere sottoposto a verifica l’intero complesso immobiliare e non solo parte di esso (ad esempio: “chiesa e convento/ casa canonica”, “castello e parco”, “padiglione ospedaliero e ospedale”, “immobili ed aree pertinenziali”); analogamente per le singole unità immobiliari di uno stesso fabbricato dovrà essere mandato in verifica l’intero fabbricato o almeno tutte le unità immobiliari di cui l’Ente è proprietario, non dimenticando le pertinenze, quali cantine e/o soffitte.

– Eventuale documentazione non caricabile telematicamente potrà essere inviata via posta in allegato alla copia cartacea della scheda stampata.

2.2 Trasmissione telematica

Per effettuare la trasmissione telematica delle pratiche concordate nell’ambito del protocollo d’intesa, è necessario che l’Ente “trasferisca” telematicamente la pratica completata dalla pagina “Gestione Beni Immobili e formazione elenchi” alla pagina “Gestione Elenchi Beni Immobili”, selezionando il bene da spostare e cliccando sul bottone “Genera Elenco da immobili selezionati”, dopo di che sarà possibile effettuare l’invio (Vedi manuale utente beni immobili pag. 22 paragrafo “Lista elenchi generati per Soprintendenza”). 

2.3 Trasmissione Documentazione per avvio procedimento (90 gg.)

È importante precisare che, l’invio telematico non comporta automaticamente l’avvio del procedimento, in quanto quest’ultimo è dato solamente dopo l’avvenuta ricezione da parte del Segretariato regionale dell’istanza di verifica dell’interesse culturale, completa della relativa scheda, da inoltrare al predetto Istituto tramite metodo di invio tracciato (raccomandata, pec o similari). Una copia di tale documentazione deve essere contestualmente inviata, con le medesime modalità anzidette, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio (vedi elenco in calce). 

Documentazione da inviare: 

  • Modulo invio Elenco (stampabile dal sito www.benitutealti.it da Dettaglio elenco immobili)
  • Modulo di Spedizione (stampabile dal sito www.benitutealti.it da Dettaglio elenco immobili)
  • Scheda definitiva (stampabile dal sito www.benitutealti.it da Dettaglio elenco immobili)
  • Estratto di mappa catastale
  • Documentazione fotografica (la medesima inserita sul sito raccolta in un unico file pdf con due foto per pagina)
  • Altra documentazione ritenuta necessaria dall’Ente (planimetrie catastali, documenti vari, file dwg)

Uffici a cui inoltrare la documentazione:

  • Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Piemonte 

(sr-pie@pec.cultura.gov.it).

  • Soprintendenze competenti per territorio (individuare la SABAP a cui inoltrare la documentazione a seconda del territorio in cui ricade l’immobile da sottoporre a VIC)
    • Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (sabap-no@pec.cultura.gov.it)

– Se in fase di istruttoria la documentazione risulta incompleta per la mancanza della necessaria documentazione ai fini della valutazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. del D.Lgs 42/2004 s.m.i. la procedura sarà sospesa in attesa della trasmissione della documentazione richiesta da parte dell’ente istante.

Fase 3 e 4: Valutazione delle schede e conclusione della procedura

La Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale del Ministero, previsto in ogni regione a statuto ordinario, è incardinata presso il Segretariato regionale; essa è presieduta dal Segretario regionale ed ha tra i suoi compiti la deliberazione circa le istanze di verifica dell’interesse culturale, previa acquisizione del parere delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti. Nel caso di verifica con esito negativo, i beni saranno esclusi dall’applicazione delle disposizioni di tutela e potranno essere liberamente alienati, mentre nel caso di verifica con esito positivo, i beni verranno dichiarati di interesse culturale e rimarranno soggetti ai disposti dettati dal Codice dei beni culturali. In entrambi i casi l’esito della verifica viene notificato dal Segretariato regionale al richiedente.

Beni Mobili:

La procedura di verifica dell’interesse del patrimonio mobiliare pubblico appartenente allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro rinnovata dall’art 12 del Codice dei Beni Culturali è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 27 settembre 2006 che definisce i criteri e le modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni mobili.

La procedura è analoga a quella sopradescritta per i beni immobili alla quale si rimanda,