I proprietari di beni per i quali è stato dichiarato l’interesse devono denunciare alla competente Soprintendenza gli atti che ne trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione (art. 59 del Codice) entro 30 giorni dalla stipula degli atti medesimi.
La denuncia deve essere trasmessa alla Soprintendenza di settore competente, deve essere sottoscritta dalla parte alienante e dalla parte acquirente o dai loro rappresentanti legali. essa deva contenere:
i dati identificativi delle parti; i dati identificativi dei beni; l’indicazione del luogo ove si trovano i beni; l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento; l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal D.lgs 42/2004. Si considera non avvenuta la denuncia priva di tali indicazioni o con indicazioni incomplete o imprecise.
Nel caso di alienazioni a titolo oneroso, dalla data di ricezione della denuncia decorrono i termini (60 giorni) per lo Stato e per gli Enti pubblici territoriali aventi diritto di avvalersi della facoltà di acquistare in via di i beni alienati (artt. 60-62 del Codice). In pendenza del termine sopracitato l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna dei beni. Se la denuncia di alienazione è effettuata oltre 30 gg dalla data di stipula dell’atto o è incompleta, i tempi per la prelazione sono prolungati a 180 gg..