La Commissione regionale per il patrimonio culturale (art. 47 DPCM n. 169/2019) è organo
collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l’attività di tutela e di valorizzazione
nel territorio regionale, favorisce l’integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti,
garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un’azione di monitoraggio, di
valutazione e autovalutazione.

La Commissione è presieduta dal Segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed è
composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli istituti di cui all’articolo 33, comma
2, lettera a), e dal direttore regionale Musei operanti nel territorio della Regione. Tale composizione
è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano
trattate questioni riguardanti i medesimi uffici.
La Commissione svolge i seguenti compiti:
– verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a
persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;
– dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l’interesse culturale delle
cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell’articolo 13 del Codice;
-detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta
ai sensi dell’articolo 45 del Codice;
– autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di
collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c),
del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dal
competente soprintendente, che informa contestualmente il Segretario regionale;
– autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di
ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo
oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
– richiede alle commissioni regionali di cui all’articolo 137 del Codice, anche su iniziativa
della competente Soprintendenze di settore, l’adozione della proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 138 del Codice;
– adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell’articolo
138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni
paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141 del medesimo Codice;
– provvede, anche d’intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e
su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141-bis
del Codice;
– esprime l’assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei,
sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate
dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di
deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi
dell’articolo 44 del Codice;
– esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi
piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.

Funzioni di garanzia
La Commissione svolge altresì le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di
cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.  A  tal  fine,  la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta  o  altri  atti  di assenso comunque denominati rilasciati dagli  organi  periferici del Ministero,  entro  il  termine  perentorio  di  dieci  giorni   dalla ricezione  dell’atto,  che  è trasmesso  in  via   telematica   dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche  alle  altre  amministrazioni  statali,  regionali  o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere  il riesame dell’atto entro tre giorni dalla ricezione dell’atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l’atto si intende
confermato.