Autorizzazione ad alienare beni culturali di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e altre procedure di trasferimento di immobili pubblici.
I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e gli altri beni culturali (diversi da quelli definiti inalienabili dall’articolo 54 del Codice), appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali o a soggetti pubblici diversi, non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero (articoli 55 e 56 del Codice).
È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero l’alienazione di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (articolo 56).
L’autorizzazione ad alienare viene rilasciata solo per i beni per i quali sia già intervenuta la verifica dell’interesse culturale e sui quali insiste un provvedimento di tutela (cosiddetto vincolo)
È pertanto prioritariamente necessario procedere alla verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del codice dei beni culturali.
Nel caso di verifica con esito negativo i beni saranno esclusi dall’applicazione delle disposizioni di tutela e potranno essere liberamente alienati, nel caso di verifica con esito positivo, ovvero accertamento dell’interesse culturale, i beni verranno dichiarati di interesse culturale e rimarranno soggetti ai disposti dettati dal codice dei beni culturali D.lgs 42/2004 e s.m. e i. In questo caso L’Ente proprietario, solo successivamente all’emanazione del provvedimento di tutela, potrà richiedere alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte l’ autorizzazione ad alienare che dovrà essere corredata:
- dall’indicazione della proprietà: denominazione e codice fiscale;
- dalla indicazione della destinazione d’uso in atto;
- dall’indicazione della destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
- dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
- dall’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
- dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso. – nel caso di beni immobili la domanda dovrà anche necessariamente essere corredata dall’indicazione dei dati catastali degli immobili che l’Ente intende alienare fornendo sia i dati identificativi al catasto terreni sia i corrispondenti dati al catasto fabbricati allegando le mappe del catasto terreni e le corrispondenti planimetrie del catasto fabbricati dati dovranno essere precisi e aggiornati alla data della richiesta di autorizzazione ad alienare. In particolare qualora dopo l’emanazione del provvedimento di tutela fosse intervenuta qualche variazione catastale o frazionamento il richiedente è tenuto a fornire la documentazione necessaria ad attestare la corrispondenza tra le particelle oggetto di alienazione e quelle oggetto di tutela.
La Direzione Regionale provvederà al rilascio dell’autorizzazione, previo parere delle Soprintendenza di settore competenti, impartendo prescrizioni e definendo le condizioni dell’alienazione.
L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo.
E’ inoltre soggetta ad autorizzazione ogni dismissione o valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili di proprietà pubblica di interesse culturale attuata, rispettivamente, mediante l’alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.